La Banca deve rispondere entro 30 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre ai reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento deve rispondere entro 90 giorni. In entrambi i casi, se la Banca dà ragione al Cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. Dopo aver presentato un reclamo, se non è soddisfatto dell'esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice il Cliente può rivolgersi: 1) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari: - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- alla Conciliazione Permanente, offerta dalla Banca, per i prodotti previsti nel relativo Regolamento.
Nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, il Cliente e la Banca possono ricorrere anche in assenza di preventivo reclamo: - al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
2) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
- all'Ombudsman-Giurì Bancario: per sapere come rivolgersi all'Ombudsman consultare il Sito del Conciliatore Bancario
- alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Le informazioni riguardanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato sono disponibili sul sito "www.camera-consob.it".
Nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, il Cliente e la Banca possono ricorrere anche in assenza di preventivo reclamo: - al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it (Mediazione > Regolamento) o chiesto alla Banca;
- ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF, i Regolamenti di Ombudsman-Giurì Bancario e Conciliatore BancarioFinanziario, le Istruzioni Operative della Camera di Conciliazione Consob, e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca. |